Nel precedente post, ho parlato dei rischi che si sarebbero creati, per le libertà individuali e d’informazione, con il regolamento sul diritto d’autore entrato in vigore il 31 marzo 2014.
Quali sono stati gli effetti ? A parte la segnalazione nei confronti della regione Marche, di un contenuto soggetto a diritto d’autore (Pirati?) usato per la promozione turistica, poco altro. In barba alla normantiva che impone la trasparenza, solo poche segnalazioni vengono pubblicate sul sito dell’AGCOM, la cosa è strana e se ne ignora la ragione. Tra l’altro, cosa assai più strana, nella segnalazione dei contenuti di siti esteri, da filtrare per la violazione del copyright, ovvero da segnalare agli operatori di telecomunicazioni perché ne impediscano l’accesso, questi siti vengono esclusi. Anche in questo caso non si conosce il motivo di tale omissione.
Di fatto l’AGICOM si arroga il diritto ( vedi regolamento e articolo
precedente) di decidere “motu-proprio”, la rimozione dei contenuti, senza i tempi tecnici per opposizioni/contestazioni delle segnalazioni del presunto titolare dei diritti d’autore, in barba a qualsiasi diritto alla difesa, di un qualsiasi Paese civile. Ovvero il regolamento prevede con un meccanismo sommario, a fronte della segnalazione del presunto titolare del dirirtto d’autore, la rimozione del contenuto entro 72 ore. Poi con calma il titolare/responsabile/proprietario del sito avrà tempo, 60 giorni, di dimostrare la liceità del contenuto. Attenzione: l’ordine dell’AGCOM va principalmente all’operatore di tlc/ sevice provider, corresponsabilizzato, è lui che deve procedere all’immediata rimozione del contenuto, pena multe salatissime.
Poco importa se il service provider rischia una causa per danni, dal suo cliente, per la rimozione di un contenuto, pubblicato avendone i diritti, e poco importa se il regolamento ribalta l’onere della prova: tutti colpevoli sino a prova contraria.
In barba alla Costituzione.